Nuovo statuto dell'associazione di promozione sociale "ASSOCIAZIONE TRENTINO ORCHIDEE"
Articolo 1 – Denominazione e sede
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 , e delle norme del codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione di promozione sociale denominata “ASSOCIAZIONE TRENTINOORCHIDEE “, con sede legale in Mezzolombardo, via Trento, n. 19. L’eventuale variazione della sede legale, all’interno della provincia di Trento, non comporta modifica statutaria, salva apposita delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione intende operare all’interno della provincia di Trento, nonché potrà operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L’Associazione ha durata illimitata. Essa potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Articolo 2 – Finalità e attività
L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nel settore della cultura floreale, con particolare riferimento allo studio e alla coltivazione delle orchidee, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. A tale fine, l’Associazione potrà compiere ogni azione diretta a promuovere e a favorire la conoscenza e lo studio delle orchidee spontanee e di altre piante epifitiche, ivi compresa l’applicazione delle tecniche di coltivazione e conservazione nel rispetto dei principi scientifici vigenti. Tali scopi saranno perseguiti attraverso il coinvolgimento degli associati e della collettività, nell’intento di raggiungere un sempre maggiore interesse verso il tema della cultura floreale complessivamente considerata. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. In particolare, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività: a) Organizzare seminari e incontri in materia di propagazione, conservazione e introduzione di orchidee ed altre piante epifitiche appartenenti a specie botaniche e ibridi; b) Organizzare moduli formativi per lo studio e la conservazione delle orchidee spontanee; c) Predisporre e realizzare progetti di sperimentazione e di divulgazione di nuove tecniche colturali delle orchidee e di altre piante epifitiche; d) Organizzare eventi espositivi e concorsi inerenti la coltivazione e la conservazione delle orchidee spontanee e di altre piante epifitiche; e) Redigere e pubblicare documenti, ricerche e sperimentazioni sui temi della coltivazione, conservazione e propagazione delle orchidee e di altre piante epifitiche appartenenti a specie botaniche e ibridi; f) Collaborare con altre Associazioni ed organismi con finalità correlate alla cultura floreale; g) Collaborare con altri Enti, Istituti e Centri interessati operanti a vario titolo nei settori oggetto del presente statuto, anche mediante la stipula di rapporti contributivi e convenzionati. Per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, l’Associazione potrà organizzare raccolte pubbliche di fondi, nonché potrà realizzare attività economiche e commerciali, accessorie, strumentali e sussidiarie ai medesimi fini istituzionali. L’Associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma libera e gratuita degli associati. In caso di particolare necessità, l’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale, anche ricorrendo ai propri associati. E’, altresì, previsto il rimborso delle spese effettivamente sostenute, analiticamente documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo. L’ordinamento interno dell’Associazione è ispirato a criteri di democraticità ed uguaglianza di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
Articolo 3 – Organi sociali
Organi sociali dell'Associazione sono: l'Assemblea degli associati; il Presidente; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive sostenute in ragione dell’incarico ricoperto. [Si è ribadita la elettività e la gratuità delle cariche sociali, fatta eccezione per il rimborso delle spese]. E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Articolo 4 – Condizioni di adesione
Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. Gli associati sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e alla partecipazione alla vita associativa. E, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E’, inoltre, garantita l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo. Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.
Articolo 5 – Acquisizione e perdita della qualifica di socio
Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo, che provvede all'ammissione sulla base delle motivazioni esposte dal richiedente. Contro l’eventuale diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile. In ipotesi di adesione da parte di ente giuridico, esso è rappresentato all’interno dell’Associazione dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. Nel caso di aderenti minori di età, essi sono rappresentati dall’esercente la potestà. I minori aderenti non hanno diritto di voto. L'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro trenta giorni dal termine di ciascun anno. Il recesso ha effetto immediato. La qualifica di socio si perde, altresì, per morosità, nel caso di mancato rinnovo della quota associativa entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione del socio che abbia dimostrato di non condividere gli scopi dell’Associazione, nonché qualora abbia adottato azioni contrarie al buon nome di essa. Contro il provvedimento di esclusione è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione di intende sospeso. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Articolo 6 – Diritti e doveri dei soci
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo; al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Articolo 7 – Assemblea dei soci
L'Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti gli associati in regola con il versamento delle quote associative. Essa è presieduta e convocata almeno una volta all'anno e tutte le volte che sia necessario dal Presidente, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un decimo degli associati. In tali ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione entro i trenta giorni successivi. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, inviato almeno dieci giorni prima, con indicazione del luogo, dell'ora e degli argomenti all'ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci. Nello specifico, l’Assemblea ordinaria: a) elegge e revoca gli organi sociali; b) approva il bilancio consuntivo annuale, presentato dal Consiglio Direttivo, unitamente al programma generale di attività; c) delibera sui ricorsi avverso i provvedimenti di adesione e di esclusione degli associati; d)delibera su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno, fatta eccezione per le competenze di natura straordinaria. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti. L'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per la modifica dello statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell’Associazione, e la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha diritto a un voto e può intervenire personalmente o per il tramite di un altro associato munito di delega scritta. E’ ammessa al massimo una delega per socio. E’ garantito il principio del voto singolo ed è espressamente escluso il voto per corrispondenza. Nelle deliberazioni di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l’elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale che viene redatto dal segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale viene sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito Libro, conservato nella sede dell'Associazione.
Articolo 8 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di sei consiglieri eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti. In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione dall’elenco dei non eletti, ovvero attraverso la nomina tra gli associati. I consiglieri cooptati o nominati vengono ratificati alla prima Assemblea ordinaria successiva. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, quelli rimasti in carica convocano l’Assemblea per l’elezione dei mancanti. I consiglieri cooptati, nominati o eletti rimangono in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo vigente. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto è riservato alla competenza dell'Assemblea dalla legge e dal presente statuto. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno una volta ogni trimestre e, in ogni caso, ogni qualvolta il Presidente stesso lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri. In tale ipotesi, il Presidente vi provvede entro i successivi quindici giorni. La convocazione è fatta mediante avviso scritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con indicazione del luogo, dell’ora e degli argomenti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i consiglieri. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio medesimo nominato fra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale conservato agli atti nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo e firmato dal Presidente e dal Segretario verbalizzante. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
Articolo 9 – Presidente
Al Presidente, eletto dall’Assemblea dei soci, spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di assenza o impedimento temporaneo, viene sostituito dal Vice Presidente nominato all’interno del Consiglio Direttivo. Il Presidente rimane in carica tre anni e può essere rieletto. In ipotesi di decadenza, il Vice Presidente convoca l’Assemblea ordinaria per la nuova rielezione entro i trenta giorni successivi; il nuovo Presidente rimane in carica sino alla scadenza del mandato originario. Il Segretario redige i verbali delle riunioni, conserva i libri sociali e contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente. Il Segretario può svolgere, se previsto, il ruolo di Tesoriere, che potrà essere assegnato, in alternativa, al Vice Presidente. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell’Associazione inerente l’esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Stanti i compiti affidati al Tesoriere è conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l’incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerenti le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio Direttivo per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.
Articolo 10 – Bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il Consiglio Direttivo predispone la bozza del bilancio annuale da sottoporre all'Assemblea per la relativa approvazione, entro il 30 aprile di ciascun anno. Il bilancio dell'Associazione si compone di un rendiconto economico e finanziario. Il bilancio viene depositato presso la sede dell'Associazione almeno 10 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione; utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto.
Articolo 11 – Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito da: a) dalle quote associative e da eventuali contributi degli associati; b) da donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e da ogni altra entrata, provento o contributo destinato all'esercizio delle attività statutarie; c) da contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; d) dai proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, in favore degli associati, dei relativi familiari e di terzi, in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; e) da entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; f) ogni entrata compatibile con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.
Articolo 12 – Scioglimento
Nel caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto, nominati gli eventuali liquidatori, ad altra associazione di promozione sociale, e comunque a fini di utilità sociale, o di pubblica utilità.
Articolo 13 – Norma di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si fa riferimento alla legge 7 dicembre 2000, n. 383 , alle norme codice civile e alle altre leggi dello Stato in quanto applicabili.